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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019/2020.Scheda
Bando e allegati
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di
ottocentotrenta allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2019/2020.
(GU n.20 del 12-3-2019)
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto
dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno
2019, nella misura del 60% dei posti complessivamente messi a
concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei
sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2019/2020, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di ottocentotrenta
allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, cosi' ripartiti:
a) settecentosessantotto allievi marescialli del contingente
ordinario, di cui:
1) diciotto sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) sessantadue allievi marescialli del contingente di mare,
cosi' suddivisi:
1) sedici per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) otto per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) trentasei per la specializzazione «tecnico di macchine»
(TDM);
4) due per la specializzazione «tecnico dei sistemi di
comunicazione e scoperta» (TSC).
2. Dei trentasei posti disponibili per il contingente di mare -
specializzazione «tecnico di macchine», sei sono riservati ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,
il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle autorita' di cui
all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere
ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con
esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti
disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che
abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con
maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'.
3. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
4. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 2
non e' ammessa per piu' di due volte.
5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un
esame scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli.
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non abbiano superato il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non
idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita
di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano
imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente
riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2018/2019.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e alla data di effettivo
incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti autorita':
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando
generale relativamente al personale in forza alle rispettive
articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del
Comando generale di diretta collaborazione del comandante generale,
del comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio
e' espresso dai rispettivi capi ufficio;
d) comandante del Quartier generale, comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, comandante del Centro
logistico, comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo
degli istituti di istruzione, comandante del Reparto tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, comandante del Centro
navale e comandante del Centro di aviazione, relativamente al
personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e
scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita
funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema
consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta
elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo
familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema
che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa
del candidato e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal
solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o
in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre
l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici
e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e
attitudinale, dovra' essere scansionato e caricato a sistema,
mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione
fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il
candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto
inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di
presentazione dell'istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui
al comma 1.
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini
dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere
corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la
potesta' genitoriale.
7. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di Polizia
giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno
tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche
l'autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono.
Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita
dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego.
8. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le
modalita' di cui al comma 6, potranno essere modificate
esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto
di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute
successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il Reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato
non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato
non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
i) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali
tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato
consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni
ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all'art. 1, comma 2, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita
di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
q) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali
tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato
consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) se concorrente per il contingente ordinario:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
b) se concorrente per il contingente di mare:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e piegamenti sulle braccia.
5. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono
precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale
concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca)
nella quale intendono sostenere le previste prove scritta, orale e
facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, devono specificare gli estremi e l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie
finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere
chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3,
comma 1;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,
lettera a), punto 2), riferito alla data di scadenza del termine di
cui all'art. 3, comma 1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante
lo svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate
con determinazione del comandante generale n. 225632, in data 20
luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le
modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n.
225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al
Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il
Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
hanno l'onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione,
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8
al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art.
22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista
navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2019.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della
specializzazione «motorista navale», oltre il 10 luglio 2019.
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di
cui all'art. 22, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non
inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di
tre anni dalla data di nomina della commissione.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione,
fermo restando l'unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima
composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un
numero di candidati inferiore a cinquecento;
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque con anzianita' superiore), membri;
f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da
almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, le Sottocommissioni di cui al comma 1,
lettera b) sono integrate rispettivamente da:
a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni dalla data di nomina della commissione o da ufficiali della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati
nella specialita' telematica del ruolo tecnico logistico
amministrativo, o ispettori in forza alle articolazioni tecniche
della medesima specialita'.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d),
e) e f) possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di
reclutamento.
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere d)
ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai
sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di
cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 29 aprile 2019, la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 19
aprile 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della
Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde:
800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove
scritta, orale e facoltativa di informatica in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e
ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it».
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei
primi:
a) duemilaquattrocento posti della graduatoria del contingente
ordinario;
b) centosettanta posti della graduatoria del contingente di
mare, cosi' distinti:
1) quarantacinque posti della graduatoria per la
specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) venticinque posti della graduatoria per la
specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) novantatre' posti della graduatoria per la
specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) sette posti della graduatoria per la specializzazione
«tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati
sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 23
maggio 2019, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui
all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 11,
commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e
15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b).
Art. 14
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il giorno 24
giugno 2019, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Con il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di
pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto
sempre sul predetto portale a partire dal giorno successivo a quello
di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, per i soli candidati non appartenenti al Corpo idonei
alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, solo per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle
prove di efficienza fisica e per gli altri aspiranti idonei agli
accertamenti dell'idoneita' psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono:
- a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
- 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia; - 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
- 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
- b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
- 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero; - 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
- 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella
tabella in allegato 3, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
===================================================
| Punteggio conseguito| Maggiorazione |
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse in data non successiva al 26 agosto 2019
non potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 26 agosto 2019, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella prevista
dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 26 agosto 2019 - del candidato che:
a) consegni o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento
della prova idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa,
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it
b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposto organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera d), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, tutti i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con
decreto del comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che
concorrono per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere
abilitato al comando» e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» e' richiesto anche il possesso di:
a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
b) campo visivo e motilita' oculare normali;
c) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
Inoltre, coloro che concorrono per la specializzazione «nocchiere
abilitato al comando» non devono essere altresi' affetti dalle
imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui
all'elenco in allegato 9.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui
all'art. 14, comma 6, prestano servizio nel Corpo della guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure
reclutative - Sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle
n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in
alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in
considerazione la documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
secondo le modalita' e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare - specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC).
12. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 11,
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
13. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17
Documentazione da produrre in sede di visita medica
di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,
il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 5), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'art. 15, comma 7. In assenza del referto, la
candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 27 agosto 2019, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza
fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non
presentano i certificati di cui al comma 5, lettera b), sono esclusi
dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle prove
di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera f), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera f).
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 19
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei
limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore
a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato a ogni candidato.
Art. 20
Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 19, e' sottoposto alla prova facoltativa:
- a. della lingua estera prescelta;
- b. di informatica,
con le modalita' indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate a
norma del comma 3 dello stesso articolo.
3. Le sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
- a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi
pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a
quella orale; - b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale
consegue un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono
attribuite, ai fini della redazione della graduatoria finale di
merito, le seguenti maggiorazioni:
=================================================
| Punteggio | Maggiorazioni |
+===================+===========================+
| Da 10,00 a 11,00 | 0,10 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 11,01 a 13,00 | 0,30 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 13,01 a 15,00 | 0,60 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 15,01 a 17,00 | 1,00 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 17,01 a 20,00 | 1,50 |
+-------------------+---------------------------+
4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo':
a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua
straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua
tedesca. A tal proposito, la preposta sottocommissione e' integrata
ai sensi dell'art. 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
Art. 21
Mancata presentazione e differimento del candidato
alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza
fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche'
delle prove facoltative di cui all'art. 20, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) e
f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza,
solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall'art.
12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove (a eccezione di quelle facoltative) ai sensi del comma 1,
lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 22
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di
mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 6, a esclusione delle lettere
g), h) e i).
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 14 e 19, maggiorata dai punteggi
aggiuntivi ottenuti nella prova di efficienza fisica e nelle prove
facoltative di lingua straniera e di informatica nonche' dai titoli
di cui alla scheda in allegato 8.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 2, ed e' maggiorata dai punteggi di
cui alla predetta scheda in allegato 8.
7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi
se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto
tecnico a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso in cui lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla
documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio.
9. Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
10. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche
i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella
graduatoria finale di merito del contingente ordinario.
11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1:
a) comma 1, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario;
b) comma 2, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri
candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della
specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati.
12. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
13. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 23
Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 7, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in
qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non
appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla
quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da
parte del dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e
sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non
inferiore a due anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque, disponibili, nei trenta giorni
dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» nell'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo,
a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma
prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e
per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
7. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
8. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al comma 8 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello
svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall'art. 16.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 17, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio
sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti accerta, ai sensi
del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 24
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro 72
ore dalla data e ora di convocazione, al comandante della Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.
Art. 25
Trattamento economico degli allievi marescialli - Nomina a
maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle
sedi di servizio.
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all'art. 23, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di
base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 26
Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni
trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali,
solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alle
prove di efficienza fisica. Per i militari frequentatori di corso, le
assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono
computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 27
Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it».
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del
presente bando di concorso.
Art. 28
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita'
istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie
particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del regolamento) avverra' a cura dei
soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli
facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di
apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque,
in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del
regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
- a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it - b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it - c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica
nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 2151, comma 1, lettera
b), nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, con particolare riferimento all'art. 33; - d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui
sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge
o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale; - e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese
terzo o a una organizzazione internazionale potra' avvenire ai sensi
delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4,
del regolamento; - f) il periodo di conservazione dei dati personali avverra' nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio
delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi
dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria,
amministrativa e contabile; - g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato
regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il
diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative
istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Roma, 6 marzo 2019
Il comandante generale: Toschi
Parte di provvedimento in formato grafico
Requisiti e titoli di studio
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non abbiano superato il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non
idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita
di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano
imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
Prove d'esame
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un
esame scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli.
Dove va spedita la domanda
esclusivamente mediante la procedura telematica
Contatta l'ente
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it».
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