Ministero dell'Istruzione , esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato

Anteprima

Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (Ordinanza n. 221). (GU n.59 del 27-7-2021)

Scheda

Occupazione
Località
Posti
1
Scadenza
Scaduto
Tipo
Contratto

Bando e allegati

1. E' indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario e di perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito agrario: il candidato in possesso di diploma
di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito
presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente
riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341
, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato
nella Tabella B della presente ordinanza - e' unica per tutti i
candidati di cui al precedente comma.

Requisiti e titoli di studio

in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria»
Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato consistono, per la sessione 2021, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:
16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;
17 novembre 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
18 novembre 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;
23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale.

Dove va spedita la domanda

I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al collegio di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma secondo una delle seguenti modalita':
a) tramite posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione.

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