35 posti segretario di legazione presso Ministero degli Affari Esteri

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Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova. (GU n.15 del 22-02-2019)

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Località
Posti
35
Scadenza
Scaduto
Tipo

Bando e allegati


IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione


Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
, e successive modifiche;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686
, e successive modifiche;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18
, e successive modifiche contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri;


Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85
, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487
, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
aprile 2008
, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2013
, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di
accesso alla carriera diplomatica;


Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189
, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148
»;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994
, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990
, n. 241
, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000
, n. 445
, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183
;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184
, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;


Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;


Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;


Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;


Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;


Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;


Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;


Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;


Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;


Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;


Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;


Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994
, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;


Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei
ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;


Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;


Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1;


Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;


Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del
requisito del limite di eta' non superiore ai trentacinque anni,
elevabile fino ad un massimo complessivo di tre anni, previsto per
l'accesso alla carriera diplomatica;


Vista la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2
dicembre 2011
, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;


Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30;


Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», con particolare riguardo
all'art. 1, comma 286, che a modifica dell'art. 4 del decreto-Legge
1° gennaio 2010, n. 1
, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010
, n. 30
, autorizza il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in deroga alle vigenti disposizioni sul
blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, a bandire annualmente,
nel quadriennio 2016-2019, un concorso di accesso alla carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a
trentacinque Segretari di Legazione in prova;


Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;


Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura
concorsuale in virtu' della specialita' delle disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso
per segretari di Legazione in prova, collegata ai peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della
massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;



Decreta:



Art. 1



Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque
posti di Segretario di Legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella
corrispondente area funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2



Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari
internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti
classi: finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe
n. LM-52), scienze dell'economia (classe n. LM-56), scienze della
politica (classe n. LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni
(classe n. LM-63), scienze economiche per l'ambiente e la cultura
(classe n. LM-76), scienze economico-aziendali (classe n. LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia e ricerca
sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n. LM-90), nonche'
la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n.
LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma
di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a
norma di Legge, conseguito presso universita' o istituti di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un
decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato al presente bando
l'elenco dei titoli di studio accademici che consentono la
partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti di
equiparazione o di equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
provvedimento che la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese
dell'Unione europea o paese aderente alla Convenzione per il
riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 2), sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189
. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza.
L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali.
4) Idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio; a tal fine l'amministrazione si riserva di accertare in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei
riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente
bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3



Presentazione della domanda
di ammissione al concorso


1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline - La
domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00
del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di
presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata
dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile
accedere e inviare il modulo on-line.


2. Nel

Requisiti e titoli di studio

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari
internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti
classi: finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe
n. LM-52), scienze dell'economia (classe n. LM-56), scienze della
politica (classe n. LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni
(classe n. LM-63), scienze economiche per l'ambiente e la cultura
(classe n. LM-76), scienze economico-aziendali (classe n. LM-77),
scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio
sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia e ricerca
sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n. LM-90), nonche'
la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n.
LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma
di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a
norma di Legge, conseguito presso universita' o istituti di
istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un
decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato al presente bando
l'elenco dei titoli di studio accademici che consentono la
partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti di
equiparazione o di equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
provvedimento che la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese
dell'Unione europea o paese aderente alla Convenzione per il
riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 2), sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza.
L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali.
4) Idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio; a tal fine l'amministrazione si riserva di accertare in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei
riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove
facoltative di lingua.
---
La prova attitudinale consiste in un questionario composto da
sessanta quesiti a risposta multipla, della durata di sessanta
minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su
tematiche di attualita' internazionale;
e) test per l'accertamento della capacita' di ragionamento
logico.
---
I candidati che hanno superato la prova attitudinale, sono ammessi
a sostenere le prove d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
---
La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilita' di stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto
internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.

Dove va spedita la domanda

https://web.esteri.it/concorsionline

Contatta l'ente

https://web.esteri.it/concorsionline/Concorsi.aspx
https://web.esteri.it/concorsionline

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