Esame 2019: abilitazione revisore legale presso Ministero dell'Economia e delle Finanze

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Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Sessione 2019. (GU n.43 del 31-05-2019)

Scheda

Occupazione
Località
Posti
1
Scadenza
Scaduto
Tipo

Bando e allegati


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO


Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e
ss.mm.ii., che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;


Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n.
145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in
attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27
gennaio 2010
, n. 39
, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;


Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze;


Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di
finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010
in materia di revisione legale dei conti;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000
, n. 445
e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;


Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;


Visto, in particolare, il decreto ministeriale del 19 gennaio
2016
, n. 63, recante il «Regolamento di attuazione della disciplina
legislativa dell'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale»;


Vista la nota del 24 aprile 2019, prot. DGA n. 86773, con la
quale il Ministero della giustizia ha espresso la prevista intesa
all'indizione dell'esame in discorso;


Ritenuto di dover indire una nuova sessione dell'esame di
idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;



Decreta:



Art. 1



Esame di idoneita' professionale revisione legale


1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
del giorno 20 settembre 2019, almeno trenta giorni prima della prima
prova scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della
sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non
avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di
esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso,
all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.
Art. 2



Presentazione della domanda


1. La domanda di ammissione alle prove d'esame e' presentata
esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione
informatica resa disponibile all'indirizzo
https://www.revisionelegale.mef.gov.it e seguendo le istruzioni ivi
specificate.
2. La procedura di compilazione on-line dovra' essere completata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La
data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
all'esame e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non consentira' piu'
l'accesso all'applicazione informatica predetta. Il sistema
informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di
avvenuta iscrizione all'esame che il candidato deve stampare,
sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto
dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente
a copia di un valido documento di identita'.
3. All'atto della compilazione della domanda, il candidato e'
tenuto al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni denominato «PagoPA» accessibile nella fase
di compilazione del modulo di iscrizione - del contributo per le
spese di esame di cui all'art. 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio
2016
, n. 63, nella misura di euro 100,00. Contestualmente, dovra'
essere altresi' assolto il bollo dovuto sulle istanze trasmesse in
via telematica, nella misura di euro 16,00, tramite il servizio
@e.bollo che consente l'acquisto della marca da bollo digitale,
anch'esso accessibile nella fase di compilazione del modulo di
iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo
dei pagamenti PagoPA.
4. Nel solo caso in cui il candidato non intenda avvalersi dei
servizi di pagamento elettronico resi disponibili dal nodo dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, lo stesso e' tenuto, prima
del completamento dell'istanza di partecipazione on-line, al
pagamento del contributo per le spese di esame di cui all'art. 3,
comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro
100,00, esclusivamente mediante bonifico ordinario su conto corrente
postale intestato a Consip Spa, utilizzando il seguente IBAN:
IT32M0760103200000033862038 (per i bonifici dall'estero utilizzare le
coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando la causale: «Esame di
idoneita' professionale per la revisione legale anno 2019». La
ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di
domanda on-line per l'ammissione alle prove d'esame deve essere
riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato
(CRO). Dopo aver compilato la domanda di partecipazione tramite la
procedura sopra indicata, il candidato - fermi restando i termini di
presentazione di cui al comma 2 - dovra' effettuare la stampa della
stessa, renderla conforme alle prescrizioni di legge in materia di
bollo mediante apposizione per ciascun documento di una marca da
bollo da euro 16,00 e sottoscriverla con firma autografa. Detta
domanda dovra' essere spedita esclusivamente tramite servizio postale
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Commissione esaminatrice presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale di finanza - via di Villa Ada 55 - 00199 Roma. La data di
presentazione del modulo cartaceo dell'istanza e' stabilita dal
timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine per
la presentazione delle domande cartacee, ove cada in giorno festivo,
sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. E'
altresi' ammessa la facolta' di avvalersi del pagamento elettronico
per il solo contributo per le spese d'esame, fermo restando l'invio
della domanda cartacea ai fini dell'assolvimento del bollo. Nei casi
di cui al presente comma, non saranno prese in considerazione
candidature presentate esclusivamente on-line, senza la trasmissione
cartacea della domanda. Ugualmente non saranno prese in
considerazione candidature per le quali risulta esclusivamente
l'inoltro della domanda cartacea priva del numero identificativo
rilasciato dal sistema informatico. L'amministrazione non assume
alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda
cartacea, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dei candidati ne' per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
5. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione all'esame. In caso di presentazione di piu' domande di
ammissione, ai fini della partecipazione alla prova di esame di
idoneita' professionale si terra' conto unicamente della domanda con
data di protocollo piu' recente.
Art. 3



Contenuto della domanda


1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria responsabilita',
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano:
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b. il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo,
comune e codice di avviamento postale), l'indirizzo di posta
elettronica e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata ove
esistente;
c. di aver conseguito un diploma di laurea tra quelli
individuati all'art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed in
particolare:
laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - Scienze economiche
(L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze
dell'economia (LM 56), Scienze economiche aziendali (LM 77), Finanza
(LM 16), Scienze della politica (LM 62), Scienze economiche per
l'ambiente e la cultura (LM 76), Scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM 63), Giurisprudenza (LMG/01), Scienze statistiche
(LM 82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999
, n. 509
corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e
successive modificazioni e integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze
politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro
diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui
alla lettera b) e' determinata dal decreto interministeriale del 5
maggio 2004
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004,
n. 196;
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto secondo
le vigenti disposizioni. Sara' cura del richiedente dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del
provvedimento che la riconosca;
per i soli soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del
decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, e' ammesso il possesso
del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2 lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
d. di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio
previsto dall'art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146, ovvero
di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale il candidato
attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra citato
regolamento; per i soggetti che hanno regolarmente completato il
tirocinio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99
, e' ammessa la dichiarazione di essere
in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai sensi
dell'art. 14 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica
n. 99/1998. Non costituiscono, in nessun caso, attestazioni di
compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai «dominus» presso i quali
il tirocinio e' svolto;
e. (eventualmente) di aver diritto:
i) all'esonero dalle prove scritte previste dall'art. 5,
comma 1, lettere a) e b) del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63,
nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale, in ragione
del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
ii) all'esonero dalla prova scritta prevista dall'art. 5,
comma 1, lettere b) del decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio
2016
, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale,
in quanto gia' abilitati all'esercizio della professione di avvocato;
iii) all'esonero parziale, anche per singole prove, per i
soggetti di cui all'art. 10, comma 19, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15
luglio 2011
, n. 111
, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che hanno
superato presso la Scuola nazionale della amministrazione un esame
teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4 del
predetto decreto legislativo;
f. di aver effettuato il versamento relativo al contributo per
le spese di esame di euro 100,00 di cui all'art. 3, comma 6 del
decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, secondo le modalita' indicate
nell'art. 2.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore
di autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria
responsabilita', che quanto affermato nel modulo di domanda
corrisponde a verita' e di essere a conoscenza di quanto prescritto
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000
, n. 445
, sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni
sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il possesso
delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1,
dovranno essere prodotte unicamente a mezzo pec all'indirizzo
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro e non oltre venti
giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2.
4. Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione
devono essere trasmesse alla segreteria della commissione
esaminatrice per l'esame di idoneita' professionale, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza -
via di Villa Ada, 55 - 00199 Roma, esclusivamente a mezzo pec o con
lettera raccomandata a/r.
Art. 4



Termini e modalita'


1. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando, nonche' le
domande incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione
richiesta dall'art. 3.
3. La commissione esaminatrice verifica la regolarita' delle
domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno
diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita
comunicazione scritta. L'elenco degli ammessi e' depositato almeno
venti giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della
commissione e pubblicati sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it
4. La commissione esaminatrice puo' disporre l'esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga
accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora,
anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la
mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneita'
professionale, l'amministrazione si riserva di non ammettere
l'iscrizione nel Registro dei revisori legali o di disporne la
cancellazione.
5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di
handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della domanda cartacea, i medesimi dovranno trasmettere idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 2,
comma 2, del presente bando.
6. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei
locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso idoneo documento
di identita' personale in corso di validita'. Il candidato che non
sia in possesso di idoneo documento di identita' non e' ammesso allo
svolgimento delle prove.
7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non
commentati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto del 19 gennaio
2016
, n. 63, che i candidati presenteranno dalle 9,00 alle ore 13,00
del giorno precedente l'inizio delle prove scritte, curando che su
ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la data
di nascita del candidato cui si riferiscono. Non e' ammessa la
consultazione dei principi professionali di riferimento, ove non
contenuti in testi legislativi ufficiali.
Art. 5



Programma di esame


1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte verteranno su una o piu' materie tra quelle elencate
nei gruppi che seguono:
prima prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
contabilita' generale;
contabilita' analitica e di gestione;
disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
principi contabili nazionali e internazionali;
analisi finanziaria;
informatica e sistemi operativi;
economia politica, aziendale e finanziaria;
principi fondamentali di gestione finanziaria;
matematica e statistica;
seconda prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
diritto civile e commerciale;
diritto societario;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
terza prova scritta, vertente sulle materie tecnico-professionali
e della revisione di seguito indicate:
gestione del rischio e controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia professionale e indipendenza;
tecnica professionale della revisione;
la terza prova comprende un quesito a contenuto pratico attinente
l'esercizio della revisione legale.
2. La prova orale vertera' su tutte le materie scelte tra quelle
sopra elencate, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al
regolamento approvato con il decreto ministeriale del 19 gennaio
2016
, n. 63.
Art. 6



Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame


1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto
un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in
ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal
presidente e dal segretario ed e' depositato presso la segreteria
della commissione esaminatrice.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno
dei contatti indicati nel modulo di domanda di ammissione e
preferibilmente a mezzo pec, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La
prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque
minuti ne' superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame
delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova.
5. Al termine della sessione d'esame la Commissione pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno
superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' depositato presso
la segreteria della Commissione esaminatrice.
Art. 7



Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice e' nominata secondo le modalita'
previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n.
63.
Art. 8



Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, il
trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di
partecipazione alle prove di idoneita' professionale, o comunque
acquisiti a tal fine dall'amministrazione, e' finalizzato
all'espletamento delle attivita' necessarie per il corretto
svolgimento delle prove stesse.
2. Il trattamento sara' curato dal personale preposto
all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalita'. I predetti dati
potranno essere comunicati a terzi limitatamente alla eventuale
fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento
delle prove attitudinali.
3. Il conferimento di tali dati e' necessario per la normale
esecuzione delle attivita' e la loro mancata indicazione puo'
precluderne il trattamento e comportare l'esclusione dalla prova
attitudinale.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato
regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Art. 9



Norma di salvaguardia


1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applica
quanto previsto dal decreto n. 63 del 19 gennaio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 103 del 4 maggio 2016.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito internet della revisione legale all'indirizzo
https://www.revisionelegale.mef.gov.it


Roma, 16 maggio 2019


Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

Requisiti e titoli di studio

Le tipologie di laurea che consentono l'abilitazione allo svolgimento della revisione legale sono le seguenti:

laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.
Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.
---
a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
b) essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l’assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte verteranno su una o piu' materie tra quelle elencate
nei gruppi che seguono:
prima prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
contabilita' generale;
contabilita' analitica e di gestione;
disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
principi contabili nazionali e internazionali;
analisi finanziaria;
informatica e sistemi operativi;
economia politica, aziendale e finanziaria;
principi fondamentali di gestione finanziaria;
matematica e statistica;
seconda prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
diritto civile e commerciale;
diritto societario;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
terza prova scritta, vertente sulle materie tecnico-professionali
e della revisione di seguito indicate:
gestione del rischio e controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia professionale e indipendenza;
tecnica professionale della revisione;
la terza prova comprende un quesito a contenuto pratico attinente
l'esercizio della revisione legale.
---
La prova orale vertera' su tutte le materie scelte tra quelle
sopra elencate.

Dove va spedita la domanda

Online https://www.revisionelegale.mef.gov.it

Contatta l'ente

www.revisionelegale.mef.gov.it

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