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Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unita' di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.15 del 21-02-2020)Scheda
Bando e allegati
IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato»;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro» ed, in particolare, l'art. 16 rubricato
«Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 1987, n. 392, recante «Modalita' e criteri per l'avviamento
e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato
del lavoro»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, recante la «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni,
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 1,
lettera b) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali», cosi' come
novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare», ed, in particolare, l'art. 1014
rubricato «Riserve di posti nel pubblico impiego» e l'art. 678
rubricato «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari»;
Visto l'Accordo concernente l'individuazione dei profili
professionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l'Amministrazione e le
OO.SS., e successive integrazioni;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» e, in particolare,
l'art. 15, comma 2-ter, rubricato «Misure urgenti per il personale
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive
modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive
modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei
statali»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni,
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante
«Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante
«Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante
«Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero
nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi
dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, e successive
modificazioni, concernente «Modifiche al decreto ministeriale 23
dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei Musei
Statali»;
Visto l'Atto di programmazione del fabbisogno di personale
2018-2020 del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la
Pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida sulle procedure concorsuali»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare l'art. 1,
comma 338, che autorizza il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a decorrere dall'anno 2020, ad esperire procedure
concorsuali per l'assunzione di 250 unita' di personale di qualifica
non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1 e,
a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 250 unita' di personale di
qualifica non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione
economica F1;
Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3 rubricato
«Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in
particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione
«Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti
legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni
e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo», in
corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante
«Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
«Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre
disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale», in
corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35, recante
«Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive
modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni
dirigenziali di livello generale», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante
«Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale», in
corso di registrazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non
dirigenziale del comparto Funzioni Centrali per il triennio
2016-2018;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo - prot. n. 40813 del 20 dicembre 2019, come integrata
con successiva nota prot. n. 2351 del 24 gennaio 2020 - inviata al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, mediante la quale sono stati ottemperati gli obblighi
di comunicazione di cui all'art. 34-bis del richiamato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria
complessiva;
Considerata la corrispondenza di posti vacanti in dotazione
organica per il profilo professionale di «Operatore alla custodia,
vigilanza e accoglienza»;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di una procedura
selettiva, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui
all'art. 16, legge n. 56/1987, per il reclutamento di complessive n.
500 unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nella II Area funzionale, posizione economica F1, profilo
professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza»;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili e destinatari della procedura
1. E' indetta una procedura di selezione per il reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16,
legge n. 56/1987, di complessive n. 500 unita' di personale di
qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, nella Seconda area funzionale, fascia
retributiva F1, profilo professionale di «operatore alla custodia,
vigilanza e accoglienza».
2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al comma 1 del
presente articolo sono cosi' ripartiti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Requisiti per l'avviamento a selezione
1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge n. 56/1987, devono
possedere, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonche'
alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi, altresi', i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che
non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di
cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 165/2001, devono essere
in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994;
b. Eta' non inferiore ai 18 anni;
c. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(scuola media inferiore);
d. Idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui la
procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti con
disabilita', come idoneita' allo svolgimento delle mansioni);
e. Godimento dei diritti civili e politici;
f. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
g. Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da
un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i. Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, i precedenti punti e), f),
h) ed i) si applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e'
richiesta, altresi', una adeguata conoscenza della lingua italiana da
accertarsi in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 4 del
presente avviso.
4. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della
selezione - alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con
riserva - l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per
difetto di uno dei prescritti requisiti.
Art. 3
Avvio a selezione e formazione della graduatoria
1. L'avviamento alla selezione avviene a cura esclusiva dei
Centri per l'impiego territorialmente competenti, nella sede presso
la quale il lavoratore dovra' prestare servizio, secondo l'ordine
della graduatoria ivi esistente. Pertanto i soggetti interessati non
dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», i Segretariati regionali di questo
Ministero, interessati dalla selezione, provvedono ad inoltrare ai
Centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero anche agli
uffici provinciali o regionali del lavoro, richiesta di avviamento a
selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire, secondo le modalita' di cui all'art. 25, decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o
regionali del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, avviano le
procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto,
secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti
indicati nella richiesta stessa.
4. All'esito della richiesta di avviamento, ricevute le domande
presentate dai candidati iscritti nelle liste dei Centri per
l'impiego ed interessati alla presente procedura, gli stessi Centri
per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro,
entro quarantacinque giorni dall'avvio delle procedure per la
formazione delle graduatorie, provvedono alla pubblicazione delle
stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. E' fatto onere agli interessati di autocertificare e
specificare ai Centri per l'impiego l'eventuale possesso dei titoli
di preferenza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994.
6. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o
regionali del lavoro, trasmettono ai Segretariati regionali del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo gli
elenchi dei nominativi dei candidati avviati alla selezione, secondo
l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio,
completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo
di residenza, nonche', ove possibile, di un indirizzo e-mail o
recapito telefonico. I candidati avviati alla selezione potranno
comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza,
presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro
dirette.
Art. 4
Selezione e prova di idoneita'
1. I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, convocano i candidati per sottoporli
alle prove di idoneita', rispettivamente secondo l'ordine di
graduatoria, indicando il giorno ed il luogo di svolgimento delle
stesse.
2. La selezione e' finalizzata ad accertare l'idoneita' del
candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale
di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza» di cui all'
Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del
Ministero per i beni e le attivita' culturali - sottoscritto in data
20 dicembre 2010 tra l'Amministrazione e le OO.SS. - meglio
evidenziato in premessa, e non comporta valutazione comparativa.
3. La prova selettiva, che dovra' svolgersi con le modalita'
previste dall'art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994, consistera' in un colloquio finalizzato, tra le altre,
all'accertamento del possesso di buone conoscenze di base, nonche'
della capacita' di affrontare problematiche lavorative di media
complessita' e in autonomia nell'ambito di modelli esterni
predefiniti con pluralita' di soluzioni, con verifica della
conoscenza di base della lingua inglese, quindi dell'attitudine ad
acquisire la professionalita' di «Operatore alla custodia, vigilanza
e accoglienza».
Art. 5
Commissioni esaminatrici
1. Ai fini dell'espletamento della presente selezione, sara'
istituita, con decreto del Direttore generale della Direzione
Generale Organizzazione, una commissione esaminatrice centrale,
operante presso la sede centrale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
2. Saranno, altresi', istituite le sottocommissioni esaminatrici
operanti presso i Segretariati regionali del Ministero.
3. La commissione centrale e le sottocommissioni suindicate
saranno composte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, da un dirigente con
funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della
selezione, aventi la qualifica di Area III, e da un dipendente,
appartenente all'Area II, per le funzioni di segretario.
Art. 6
Riserva di posti
1. In favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente,
nonche' degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, e' riservato il 30 per cento dei posti messi a
concorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e 5,
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli
678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
2. Nelle richieste di avviamento, i Segretariati regionali del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
indicano i posti riservati ai lavoratori ai sensi delle norme sopra
richiamate.
3. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1
devono produrre ai Centri per l'impiego apposita certificazione
rilasciata dagli organi militari competenti.
4. I Centri per l'impiego territorialmente competenti annotano il
titolo a fianco dei nomi dei candidati interessati nella graduatoria
degli iscritti nelle liste di collocamento.
5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non
ricoperti, si provvede con candidati da assumere con le procedure
previste dal presente avviso.
Art. 7
Modalita' per la copertura dei posti fino alla scadenza della
graduatoria
1. Alla sostituzione dei candidati che non hanno risposto alla
convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o non hanno
sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono
presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo,
ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede,
fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al momento della
richiesta di avviamento.
Art. 8
Assunzione
1. I candidati utilmente selezionati sono assunti, secondo la
disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali
richiamato in premessa, e nel rispetto delle disposizioni di legge,
nel profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e
accoglienza», della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. Il rapporto di lavoro decorre, ad ogni effetto, con
l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale
di lavoro, che si perfeziona con la presentazione nella sede di
assegnazione nella data indicata dall'Amministrazione competente e
con l'attestazione dell'avvenuta presa di servizio dei medesimi.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, nel termine indicato comporta la decadenza dal diritto
all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di
lavoro.
4. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori
avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei
requisiti per l'ammissione.
5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
6. Il personale e' tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi
dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Art. 9
Accesso agli atti
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 241/1990, l'accesso
alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito, in
relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui
fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento dell'esercizio
del diritto di accesso fino alla conclusione della procedura, per
esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura
stessa.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono al Ministero e alla commissione esaminatrice in ordine alle
procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Responsabile della
Protezione dei Dati e' il Prof. Alessandro Benzia, contattabile al
seguente recapito e-mail: rpd@beniculturali.it
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, minimizzazione e anonimizzazione,
attraverso il sito istituzionale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e ss., quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la
portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato
potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo
all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 11
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
3. Il presente avviso sara' pubblicato sul sito web del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 10 febbraio 2020
Il direttore generale: Giuseppone
Requisiti e titoli di studio
Prove d'esame
Dove va spedita la domanda
Contatta l'ente
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