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Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. (Ordinanza n. 7). (GU n.39 del 19-5-2020)Scheda
Bando e allegati
1. E' indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario e di perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito agrario: il candidato in possesso di:
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al
settore «tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e
agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente ordinanza;
candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma.
Requisiti e titoli di studio
-- i candidati periti agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
Prove d'esame
17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento;
18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica.
Dove va spedita la domanda
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo.
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