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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (GU n.32 del 23-04-2021)Scheda
Bando e allegati
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
gli articoli 29, 31 e 32 e l'allegata tabella A, come da ultimo
modificata dall'art. 37-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di Polizia», che determina nel massimo
la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il
Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare,
l'art. 26;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento
della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e, in particolare, l'art. 31, nel quale e' previsto, tra
l'altro, che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari tecnici di polizia avvenga mediante concorso pubblico per
titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui
all'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e
successive modificazioni, circa le qualita' di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, nonche' l'art. 37, e successive
modificazioni, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue
straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra
l'altro, la non applicabilita', fino al 2026, di alcun limite di eta'
per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'art. 3,
commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter, e
successive modificazioni, nonche' l'art. 3, comma 15, terzo periodo,
e successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento
normativo alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore
tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si
intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice
commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo
tecnico;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», e, in particolare,
l'art. 9;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»», e, in particolare, le disposizioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere l) e o);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 52, relativo ai
titoli di studio prescritti per l'ammissione all'esame di Stato ai
fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli
psicologi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»
e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei
funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di
polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di
Sato»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di
laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, che individua le classi di laurea idonee per l'accesso
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti
autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militari, rispettivamente, per gli
anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e
66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione
del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di 9 commissari tecnici psicologi
della Polizia di Stato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione di nove commissari tecnici psicologi del ruolo degli
psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti
elencati all'art. 3.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del
2000, e successive modificazioni:
a) un posto e' riservato al personale della Polizia di Stato
che, in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, sia appartenente al
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo
direttivo tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mmm-bis),
del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni;
b) un posto e' riservato al personale della Polizia di Stato
appartenente a qualsiasi ruolo, purche' con un'anzianita' di servizio
non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto diploma di
laurea e degli altri requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.
Art. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, purche' in presenza
degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono riservati due
posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea
collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale
deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze
di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta rispetto ad
altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a
favore di particolari categorie di persone.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente
articolo e all'art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di
vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e'
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di
eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno il
limite di eta' per la partecipazione al concorso e' di trentacinque
anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale prescritti per l'accesso alla carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti, non rilevando, ai fini dell'idoneita', l'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento
dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alla citata carriera;
f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso
una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione
universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre
2014, nella classe psicologia (LM-51, 58/S).
Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Universita'
della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione
universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e relative disposizioni attuative, deve essere
equiparato ad una delle predette classi di laurea specialistiche o
magistrali in base al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009;
g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo;
h) essere iscritto nella sezione A dell'albo professionale
degli psicologi, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai
sensi del comma 4;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver riportato la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu'
grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente
bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a «ottimo».
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione
dell'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli
psicologi, che puo' essere conseguita entro l'inizio del corso di
formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso della
documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa
istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad
eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a
campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali,
sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di
formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti
articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza
8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata dal
Comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1) «Desktop» - si accede con il pc a cui e' collegato un
lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per
abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e'
necessario installare prima il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app «CIE ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il
candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o
istituzionale (corporate) se appartenente alla Polizia di Stato, una
mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara'
allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la
qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio o
reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b) e c);
h) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al
concorso, con l'indicazione dell'Universita' della Repubblica
italiana o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
i) di essere abilitato all'esercizio della professione di
psicologo;
j) di essere iscritto o di aver presentato domanda di
iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli psicologi,
indicando in tal senso i relativi estremi;
k) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e'
sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o
presso la quale pende il procedimento;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, o sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
n) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione
finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della
Polizia di Stato;
o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre
disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per
l'accesso nella carriera dei funzionari tecnici di polizia;
p) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
q) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la
data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
r) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non
inferiore a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti di
cui all'art. 1, comma 2.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata, con apposita comunicazione all'ufficio attivita'
concorsuali della Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di
posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, a cui, in caso di
variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di
identita' valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite
l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il
suddetto indirizzo PEC.
7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente
generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due funzionari di
polizia con qualifica anche inferiore a primo dirigente tecnico e da
due docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle
materie su cui vertono le prove d'esame. Per la prova di lingua
inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice
sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un dirigente
tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
2. Il presidente e i membri della Commissione esaminatrice,
compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente
bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per essere nominato presidente o componente della
Commissione esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli
articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti;
prova orale.
2. L'Amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la
prova scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi
nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 259, comma
5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
non inferiore a 3.000, sara' svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle materie indicate nell'art. 13, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna
delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova
preselettiva, sara' pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio
dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it.
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con 5 risposte, delle quali una sola e' esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile.
6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 28 maggio 2021, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8
Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui
all'art. 7, comma 7.
2. Il questionario conterra' duecento quesiti a cui i candidati
dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito
dalla Commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti
della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico,
nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova
preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it le «Disposizioni per l'espletamento della prova
preselettiva».
Art. 9
Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno
effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con
decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato e ne sara' dato avviso, con
valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali i primi novanta candidati nonche', in soprannumero, i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli
ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul sito, sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 10
Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalita' di convocazione agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno
quindici giorni prima, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno
unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a
sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile
successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,
anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6,
esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura
di una commissione nominata con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza, composta da un primo
dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della
carriera dei medici di polizia con qualifica inferiore a primo
dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei
ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle
«Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima
dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i
candidati devono esibire un valido documento di identita' e
consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198 del 2003. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione
del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La Commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella
Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di
Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali
o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate
nell'art. 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro
dell'interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e composta da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro
appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del
ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico
superiore, sottopone alla verifica del possesso delle qualita'
attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei
requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di
Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta
Commissione e' integrata con due appartenenti alla carriera dei
funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso della qualifica di perito in materia di selezione
attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei
ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in
un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto,
altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un
funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2, finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse
esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione
ai fini del giudizio di idoneita'.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo'
richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
6. Il giudizio della commissione per l'accertamento delle
qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati sono ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
8. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali
sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli
accertamenti.
Art. 13
Prove d'esame
1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) 1ª prova: psicologia generale;
b) 2ª prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto
trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) nella singola prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
verte su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell'indagine della
personalita'; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della
ricerca psicologica e sociale; normativa vigente in materia
socio-assistenziale ed antinfortunistica; ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme in materia di
accesso ai ruoli della Polizia di Stato; elementi di diritto
pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia di accesso
alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico
del personale della Polizia di Stato.
6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio
del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione.
7. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il
possesso, da parte dei candidati, di un livello elevato di conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei.
8. La prova d'esame orale e' superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art.
6, comma 2, saranno convocati alle prove scritte, di cui al
precedente art. 13, con avviso che sara' pubblicato sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it l'8 giugno 2021. Quest'ultima
pubblicazione varra' come notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di
diritto dal concorso.
Art. 15
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non e' permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e'
consentito portare telefoni cellulari, portare apparati radio
ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare
al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi
genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di
un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che piu' candidati abbiano copiato,
l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
Art. 16
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino
a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed
equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre,
rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di
frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di
qualificazione successive al conseguimento della laurea o master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo
Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a
punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di
professioni diverse dalla professione di psicologo, fino a punti 1;
b) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di
dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta
servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica,
amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari
responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a
punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle
prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio
risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o
istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o
riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento
successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine trasmettono i citati documenti
mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la
documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del
proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato
indirizzo PEC.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione
degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le
determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della Commissione esaminatrice sul sito istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 17
Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento
1. L'ammissione alla prova d'esame orale e' comunicata al
candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove
scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo
svolgimento della prova.
2. La prova orale e' superata se il candidato riporta la
votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento della prova stessa.
Art. 18
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a far
pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i
documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a
partecipare alle riserve di posti e dei titoli di preferenza, gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine, i
candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la
propria posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto
di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo.
Art. 19
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d'esame scritte e orale la commissione
elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il
voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza e' approvata la graduatoria del concorso e sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei
posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonche' dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 20
Corso di formazione iniziale per l'immissione
nella carriera dei funzionari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto
legislativo n. 334 del 2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121
del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto sono effettuati secondo le
modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334
del 2000.
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato - Ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate
ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi
adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di
assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per
altre finalita' previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre Amministrazioni pubbliche competenti
all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) n.
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 22
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 23
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del
decreto-legge n. 34 del 2020 puo' rideterminare le modalita' di
svolgimento del presente concorso, con riferimento alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita' decentrate e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 24
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto, incluso l'allegato, che ne costituisce
integrante, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente provvedimento.
- Roma, 21 aprile 2021
Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Giannini
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Requisiti e titoli di studio
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'.
e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritti per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato
f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una universita' della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:
f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, nella classe psicologia (LM-51, 58/S).
g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
h) essere iscritto nella sezione A dell'albo professionale degli psicologi, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 4;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
Prove d'esame
prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti;
prova orale.
Dove va spedita la domanda
Contatta l'ente
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