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Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio. (GU n.44 del 13-6-2023)Scheda
Bando e allegati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che,
alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni
di servizio.
(GU n.44 del 13-6-2023)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
«Ordinamento giudiziario»;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17
concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei
provvedimenti»;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del
giudice di pace»;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo
per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante
«Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e
di vice-procuratore onorario;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni
ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017;
Visto, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 116
del 2017, che prevede l'espletamento di procedure valutative per la
conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in
servizio e che le misure organizzative necessarie per l'espletamento
delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura;
Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e
telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7;
Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'art.
29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che
sia il Consiglio superiore della magistratura a procedere con
delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024;
Vista la delibera adottata dal Consiglio superiore della
magistratura nella seduta del 26 aprile 2023 mediante la quale il
Consiglio ha approvato, in conformita' a quanto disposto dal decreto
ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, la circolare recante
«Procedure di valutazione per la conferma nell'incarico dei
magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato
tra i dodici e i sedici anni di servizio»;
Decreta:
Art. 1
Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari
I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e non ancora cessati
dall'incarico alla data della scadenza del termine per la
presentazione della domanda possono essere confermati a domanda sino
al compimento del settantesimo anno di eta'.
Art. 2
Domanda di conferma dei magistrati onorari che abbiano maturato fra i
dodici e i sedici anni di servizio
1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine
di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui
all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano
maturato tra i dodici e i sedici anni di servizio.
2. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio di cui al
comma 1, in conformita' all'art. 29, comma 2, penultimo periodo del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si considerano anche le
funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a
quelle attualmente esercitate purche' le stesse siano solo quelle
disciplinate dal citato decreto legislativo. Nel calcolo
dell'anzianita' di servizio prestato per periodi superiori a sei
mesi, e' parificato ad un anno.
3. Il magistrato onorario dichiara, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianita' di
servizio posseduta, indicando per ciascun periodo delle funzioni
svolte (requirenti o giudicanti) la data di effettivo inizio e di
cessazione delle medesime, con l'esclusione degli eventuali periodi
di interruzione.
4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente
del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della
Repubblica per i vice procuratori onorari verificano l'effettiva
presentazione della domanda di conferma nel termine di cui all'art.
4, comma 1, della presente circolare.
5. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di
conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di cui al presente articolo.
6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa, i magistrati onorari di cui al comma 1 del
presente articolo, cessano dal servizio a decorrere dal giorno
successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della
suddetta domanda di partecipazione.
7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della
magistratura e al Ministero della giustizia i nominativi dei
magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma.
Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta
cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.
Art. 3
Adempimenti preliminari e data di inizio delle procedure di
valutazione
1. I Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica
predispongono adeguate forme di pubblicita' della presente circolare
provvedendo a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari in
servizio nel circondario e comunicando agli stessi che, ai sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, qualora non presentino domanda di conferma entro i termini di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 3 aprile 2022, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile
2022, i magistrati di cui all'art. 2, comma 1, della presente
circolare cesseranno dal servizio a decorrere dal giorno successivo
alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta
domanda di conferma.
2. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale,
hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4
della presente circolare.
Art. 4
Termini e modalita' per la presentazione della domanda di conferma
1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 della presente
circolare e' inviata per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
Serie speciale «Concorsi ed esami» del decreto ministeriale che
recepisce la presente circolare.
2. Il magistrato onorario deve collegarsi all'URL
«https://concorsi.csm.it/onorari» per effettuare la registrazione e
la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione
occorre inserire:
cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario,
collegandosi all'indirizzo URL «https://concorsi.csm.it/onorari»,
deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la
domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita',
scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file concludere
la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf
deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in
bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalita'
suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui
al comma 1. In caso di piu' invii, l'Amministrazione prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei
termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al
modello di domanda ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative
di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili
nella pagina web all'indirizzo «https://concorsi.csm.it/onorari» nel
termine di cui al precedente comma 1.
4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata
presentazione della domanda.
5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della
riabilitazione;
m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
p) le funzioni onorarie attualmente svolte nonche' quelle
riferite a periodi antecedenti alle medesime.
6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La domanda e' inammissibile nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validita';
c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al comma 5,
lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n), o) e p).
8. L'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 successive
modificazioni ed integrazioni effettuera' idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 5
Prova valutativa e pubblicita' della seduta di esame
1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della
durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente
sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto
penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il
candidato attualmente esercita, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.
2. L'esame e' pubblico. Il colloquio orale si svolge alla
presenza della Commissione, del candidato e del segretario.
Art. 6
Costituzione delle Commissioni di valutazione
1. La Commissione di valutazione e' presieduta dal Presidente del
Tribunale, o da un suo delegato, ed e' altresi' composta da un
magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato
iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di
segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale
amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia,
purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal
Presidente della Corte di Appello nell'ambito del cui distretto
insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e
individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.
2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il
numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di
valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che
ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati.
Il Presidente del Tribunale provvede:
a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato
che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' che svolge l'attivita' di presidente della
Commissione;
b) a trasmettere l'elenco, formato a seguito di apposito
interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda
valutazione di professionalita' disponibili a svolgere l'incarico di
componente della Commissione di valutazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui al
precedente comma 2, lettera b), del presente articolo, il Presidente
del Tribunale predispone l'elenco dei magistrati dell'ufficio che
abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'.
4. Il Presidente della Corte di appello, acquisite le
designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le
Commissioni di cui al comma 1.
5. Nei circondari in cui sono costituite piu' Commissioni, il
Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da
esaminare in gruppi di almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede
dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovra' essere
assegnato ciascun gruppo di candidati.
6. Costituiscono cause di incompatibilita' dei componenti la
Commissione con i candidati sottoposti a valutazione quelle previste
dagli art. 51 e 52 del codice di procedura civile.
Art. 7
Adempimenti delle Commissioni di valutazione
1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del
provvedimento con la quale e' stata nominata e di tutti gli atti
relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di
valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari da
valutare, sottoscrivono la dichiarazione [allegato 6], allegata al
verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilita' ai sensi
del comma 6 del precedente articolo.
2. Il presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica,
procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che
determinera' l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base
dell'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di
valutazione consegnato alla Commissione.
3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo
calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la
data e l'ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione.
4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti,
sara' relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile
sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e
processuale, in base al settore in cui il candidato attualmente
esercita, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni
giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell'inizio di
ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i
casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in
numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella
seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio e' proposto
previa sua estrazione a sorte.
5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo
i seguenti criteri: a) capacita' di analisi e comprensione del caso
sottoposto; b) capacita' di applicare al caso in esame le norme
sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e
grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e
padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al
linguaggio tecnico - giuridico. Terminata la fase del colloquio di
ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all'art.
29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla
compilazione della relativa scheda di valutazione [allegato 5].
6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto apposito
verbale [Allegato 1] in cui dovra' essere indicato il numero dei
magistrati onorari esaminati [allegato 2], il numero di quelli
dichiarati idonei [allegato 3], il numero di quelli valutati
negativamente [allegato 4].
Art. 8
Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero della giustizia
1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 6,
delibera sulla domanda di conferma.
2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della
magistratura e' comunicata al Ministro della giustizia che con
decreto dispone la conferma nell' incarico del magistrato onorario.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del
suddetto decreto del Ministro della giustizia il magistrato onorario
deve optare per il regime di esclusivita' o non esclusivita' delle
funzioni onorarie, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
4. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
5. Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero
della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura
l'avvenuta cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non
confermato nell'incarico.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti
e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita'
e le procedure di conferma per la formazione di un contingente ad
esaurimento dei magistrati onorari. I dati cosi' raccolti sono
trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e
dal Ministero della giustizia.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla presente procedura di conferma.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di
conferma.
4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati
che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura nonche' i Presidenti
dei Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali
raccolti.
- Roma, 8 giugno 2023
Il Ministro: Nordio
_____
Avvertenza:
Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono
stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
«Ordinamento giudiziario»;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17
concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei
provvedimenti»;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del
giudice di pace»;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo
per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante
«Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e
di vice-procuratore onorario;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni
ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017;
Visto, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 116
del 2017, che prevede l'espletamento di procedure valutative per la
conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in
servizio e che le misure organizzative necessarie per l'espletamento
delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura;
Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e
telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7;
Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'art.
29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che
sia il Consiglio superiore della magistratura a procedere con
delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024;
Vista la delibera adottata dal Consiglio superiore della
magistratura nella seduta del 26 aprile 2023 mediante la quale il
Consiglio ha approvato, in conformita' a quanto disposto dal decreto
ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, la circolare recante
«Procedure di valutazione per la conferma nell'incarico dei
magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato
tra i dodici e i sedici anni di servizio»;
Decreta:
Art. 1
Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari
I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e non ancora cessati
dall'incarico alla data della scadenza del termine per la
presentazione della domanda possono essere confermati a domanda sino
al compimento del settantesimo anno di eta'.
Art. 2
Domanda di conferma dei magistrati onorari che abbiano maturato fra i
dodici e i sedici anni di servizio
1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine
di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui
all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano
maturato tra i dodici e i sedici anni di servizio.
2. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio di cui al
comma 1, in conformita' all'art. 29, comma 2, penultimo periodo del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si considerano anche le
funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a
quelle attualmente esercitate purche' le stesse siano solo quelle
disciplinate dal citato decreto legislativo. Nel calcolo
dell'anzianita' di servizio prestato per periodi superiori a sei
mesi, e' parificato ad un anno.
3. Il magistrato onorario dichiara, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianita' di
servizio posseduta, indicando per ciascun periodo delle funzioni
svolte (requirenti o giudicanti) la data di effettivo inizio e di
cessazione delle medesime, con l'esclusione degli eventuali periodi
di interruzione.
4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente
del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della
Repubblica per i vice procuratori onorari verificano l'effettiva
presentazione della domanda di conferma nel termine di cui all'art.
4, comma 1, della presente circolare.
5. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di
conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di cui al presente articolo.
6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa, i magistrati onorari di cui al comma 1 del
presente articolo, cessano dal servizio a decorrere dal giorno
successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della
suddetta domanda di partecipazione.
7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della
magistratura e al Ministero della giustizia i nominativi dei
magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma.
Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta
cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.
Art. 3
Adempimenti preliminari e data di inizio delle procedure di
valutazione
1. I Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica
predispongono adeguate forme di pubblicita' della presente circolare
provvedendo a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari in
servizio nel circondario e comunicando agli stessi che, ai sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, qualora non presentino domanda di conferma entro i termini di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 3 aprile 2022, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile
2022, i magistrati di cui all'art. 2, comma 1, della presente
circolare cesseranno dal servizio a decorrere dal giorno successivo
alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta
domanda di conferma.
2. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale,
hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4
della presente circolare.
Art. 4
Termini e modalita' per la presentazione della domanda di conferma
1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 della presente
circolare e' inviata per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
Serie speciale «Concorsi ed esami» del decreto ministeriale che
recepisce la presente circolare.
2. Il magistrato onorario deve collegarsi all'URL
«https://concorsi.csm.it/onorari» per effettuare la registrazione e
la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione
occorre inserire:
cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario,
collegandosi all'indirizzo URL «https://concorsi.csm.it/onorari»,
deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la
domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita',
scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file concludere
la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf
deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in
bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalita'
suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui
al comma 1. In caso di piu' invii, l'Amministrazione prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei
termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al
modello di domanda ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative
di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili
nella pagina web all'indirizzo «https://concorsi.csm.it/onorari» nel
termine di cui al precedente comma 1.
4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata
presentazione della domanda.
5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della
riabilitazione;
m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
p) le funzioni onorarie attualmente svolte nonche' quelle
riferite a periodi antecedenti alle medesime.
6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La domanda e' inammissibile nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validita';
c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al comma 5,
lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n), o) e p).
8. L'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 successive
modificazioni ed integrazioni effettuera' idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 5
Prova valutativa e pubblicita' della seduta di esame
1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della
durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente
sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto
penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il
candidato attualmente esercita, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.
2. L'esame e' pubblico. Il colloquio orale si svolge alla
presenza della Commissione, del candidato e del segretario.
Art. 6
Costituzione delle Commissioni di valutazione
1. La Commissione di valutazione e' presieduta dal Presidente del
Tribunale, o da un suo delegato, ed e' altresi' composta da un
magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato
iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di
segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale
amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia,
purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal
Presidente della Corte di Appello nell'ambito del cui distretto
insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e
individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.
2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il
numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di
valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che
ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati.
Il Presidente del Tribunale provvede:
a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato
che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' che svolge l'attivita' di presidente della
Commissione;
b) a trasmettere l'elenco, formato a seguito di apposito
interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda
valutazione di professionalita' disponibili a svolgere l'incarico di
componente della Commissione di valutazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui al
precedente comma 2, lettera b), del presente articolo, il Presidente
del Tribunale predispone l'elenco dei magistrati dell'ufficio che
abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'.
4. Il Presidente della Corte di appello, acquisite le
designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le
Commissioni di cui al comma 1.
5. Nei circondari in cui sono costituite piu' Commissioni, il
Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da
esaminare in gruppi di almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede
dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovra' essere
assegnato ciascun gruppo di candidati.
6. Costituiscono cause di incompatibilita' dei componenti la
Commissione con i candidati sottoposti a valutazione quelle previste
dagli art. 51 e 52 del codice di procedura civile.
Art. 7
Adempimenti delle Commissioni di valutazione
1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del
provvedimento con la quale e' stata nominata e di tutti gli atti
relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di
valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari da
valutare, sottoscrivono la dichiarazione [allegato 6], allegata al
verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilita' ai sensi
del comma 6 del precedente articolo.
2. Il presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica,
procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che
determinera' l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base
dell'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di
valutazione consegnato alla Commissione.
3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo
calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la
data e l'ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione.
4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti,
sara' relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile
sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e
processuale, in base al settore in cui il candidato attualmente
esercita, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni
giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell'inizio di
ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i
casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in
numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella
seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio e' proposto
previa sua estrazione a sorte.
5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo
i seguenti criteri: a) capacita' di analisi e comprensione del caso
sottoposto; b) capacita' di applicare al caso in esame le norme
sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e
grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e
padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al
linguaggio tecnico - giuridico. Terminata la fase del colloquio di
ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all'art.
29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla
compilazione della relativa scheda di valutazione [allegato 5].
6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto apposito
verbale [Allegato 1] in cui dovra' essere indicato il numero dei
magistrati onorari esaminati [allegato 2], il numero di quelli
dichiarati idonei [allegato 3], il numero di quelli valutati
negativamente [allegato 4].
Art. 8
Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero della giustizia
1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 6,
delibera sulla domanda di conferma.
2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della
magistratura e' comunicata al Ministro della giustizia che con
decreto dispone la conferma nell' incarico del magistrato onorario.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del
suddetto decreto del Ministro della giustizia il magistrato onorario
deve optare per il regime di esclusivita' o non esclusivita' delle
funzioni onorarie, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
4. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
5. Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero
della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura
l'avvenuta cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non
confermato nell'incarico.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti
e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita'
e le procedure di conferma per la formazione di un contingente ad
esaurimento dei magistrati onorari. I dati cosi' raccolti sono
trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e
dal Ministero della giustizia.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla presente procedura di conferma.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di
conferma.
4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati
che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura nonche' i Presidenti
dei Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali
raccolti.
- Roma, 8 giugno 2023
Il Ministro: Nordio
_____
Avvertenza:
Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono
stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia.
Requisiti e titoli di studio
Prove d'esame
Dove va spedita la domanda
cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
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