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Pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei deputati - Autista. (GU n.51 del 07-07-2023)Scheda
Bando e allegati
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40 del 5
luglio 2023, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto al
reparto autorimessa della Camera dei deputati - Autista;
Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha
previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in
ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione
dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3,
dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui
prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del
trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e
dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023;
Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati,
che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita';
Considerata la specificita' della professionalita' del
Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa - Autista, che
richiede il possesso della patente di guida di categoria B, nonche'
di specifici ulteriori requisiti di esperienza professionale;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28
marzo 2023, con la quale e' stato ulteriormente aggiornato il
cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a 10 posti di
Collaboratore tecnico addetto al reparto autorimessa della Camera dei
deputati - Autista (C10), con lo stato giuridico dei dipendenti della
Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento
avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32
dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio
di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e
n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il
trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
Art. 2
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari a un decimo delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 45 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione;
g) patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e
con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;
h) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale
(CAP) di tipo KB, ovvero il possesso della Carta di Qualificazione
del Conducente (CQC) richiesta per l'autotrasporto di persone, ovvero
un'esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi,
anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di
autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei
corpi militari.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico
dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione della
richiesta all'autorita' competente. I titoli di preferenza utili ai
fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti
in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi
dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere
all'applicazione i candidati devono essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure
indicate nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la domanda gia' inviata, mediante l'apposita funzionalita'
dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui all'articolo
12 del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i
candidati possono comunicarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 1.
Art. 6
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in una prova
orale e in una prova pratica professionale.
2. La prova selettiva consiste in 80 quesiti, a risposta multipla
e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato A, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La
mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da base 80, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Il tempo a
disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui
all'art. 11.
3. Ove il numero delle domande di partecipazione non renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio
delle convocazioni.
Art. 8
Prova orale
1. L'ammissione alla prova orale e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alla prova orale i candidati che, in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 100° posto. Il predetto numero di 100 ammessi puo' essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita'.
2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformita'
all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'articolo 13.
3. La prova orale consiste in un colloquio teso a valutare la
preparazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
candidato nelle materie di cui all'allegato A, parte II.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. La prova orale e' valutata in trentesimi. Sono ammessi alla
prova pratica professionale i candidati che conseguono un punteggio
non inferiore a 21/30.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella
prova. L'elenco e' pubblicato nell'area personale dell'applicazione
di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 9
Prova pratica professionale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica
professionale e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, in conformita' all'articolo 12. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova pratica professionale costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato
nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
2. La prova pratica professionale consiste nella guida di un
autoveicolo su percorso urbano, su percorso extraurbano e su campo
prove. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i
candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante
sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. Per sostenere
la prova pratica professionale i candidati devono presentarsi muniti
della patente di guida categoria B.
3. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi.
Ottengono l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 21/30.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica
professionale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di
loro conseguito nella prova. L'elenco e' pubblicato nell'area
personale dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 10
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media tra
il punteggio della prova orale e il punteggio della prova pratica
professionale.
2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'articolo 2, comma 1, nonche', a parita'
di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova pratica professionale
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in
cui hanno inizio le prove pratico professionali.
Art. 11
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12,
commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi
concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 12
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 26 settembre 2023, muniti del
documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato nella
domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sara'
disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» sara' pubblicata, altresi', l'eventuale
richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti per l'ammissione.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del secondo venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica professionale;
le informazioni inerenti al diario della medesima prova pratica
professionale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore
di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.
Art. 13
Ricorsi
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la
tutela giurisdizionale concernente i dipendenti della Camera dei
deputati, disponibile nel sito istituzionale della Camera dei
deputati camera.it e consultabile anche attraverso l'applicazione
pubblicata all'indirizzo concorsi.camera.it, avverso i provvedimenti
della procedura di concorso e' proponibile ricorso alla Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del
Seminario, n. 76, 00186 Roma.
2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7
del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della
Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 15
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 16
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei deputati,
ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 17
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
- Roma, 5 luglio 2023
Il Presidente: Fontana
Il Segretario generale: Castaldi
Allegato A
Materie oggetto della prova selettiva e della prova orale
Parte I
Prova selettiva
Costituzione della Repubblica italiana (artt. da 1 a 12; artt. da
55 a 100);
Codice della strada (Titolo I - artt. 1-12; Titolo II, con
riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV - artt. da 115 a 130;
Titolo V; Titolo VI - artt. da 200 a 201);
Conoscenze teoriche per il conseguimento del Certificato di
Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, secondo i programmi
ministeriali;
Quesiti psico-attitudinali relativi alla comprensione verbale e
al ragionamento verbale.
Parte II
Prova orale
Conoscenze teoriche per il conseguimento della patente di guida
categoria B;
Conoscenze teoriche per il conseguimento del Certificato di
Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB;
Elementi di sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio e primo
soccorso;
Elementi di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale
della Camera dei deputati.
Allegato B
Articolo 8 del regolamento di disciplina per il personale
(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)
Art. 8
Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Requisiti e titoli di studio
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Possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB, ovvero il possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) richiesta per l'autotrasporto di persone, ovvero un'esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari
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Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Prove d'esame
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La prova selettiva consiste in 80 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato A, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso.
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La prova pratica professionale consiste nella guida di un autoveicolo su percorso urbano, su percorso extraurbano e su campo prove. Per lo svolgimento della prova pratica professionale, i candidati possono essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni. Per sostenere la prova pratica professionale i candidati devono presentarsi muniti della patente di guida categoria B.
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Dove va spedita la domanda
Contatta l'ente
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