Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 elenca i principali compiti affidati alla figura del Carabiniere:
- funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
- quale struttura operativa nazionale di protezione civile provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità
- concorre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi
- svolge compiti di Polizia militare
- concorre alla difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale
- partecipa alle operazioni militari all’estero
- partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d’intervento
- concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell’operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione
- funzioni di polizia militare, disciplinate con decreto del Ministro della difesa ed esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili
- assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all’estero.
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