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Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari. (GU n.50 del 21-06-2024)Scheda
Bando e allegati
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4 e l'art. 5, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificato e
integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 i quali
prevedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate
capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato dal Ministro della
salute sentito il presidente della regione interessata, per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto altresi' l'art. 11, comma 3 del citato decreto legislativo
n. 288 del 2003 come modificato e integrato ai sensi del quale
«l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta
l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e
privato, fatta salva l'attivita' di ricerca preclinica, clinica,
traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo
dell'istituto, senza ulteriore compenso»;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione»,
sancito il 1° luglio 2004 in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante «Disposizioni in materia
di direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico - IRCCS», il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei
criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze
statutarie, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288;
Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevedere la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei
direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 42 del 2007, che disciplina la composizione della
commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
e successive modificazioni e integrazioni, che, tra l'altro, prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190» e, in particolare, l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023, adottato
d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale e'
stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di
Bari, relativamente alla disciplina di «oncologia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il
quale e' stata individuata quale area tematica di afferenza
dell'Istituto tumori Giovanni Paolo II l'area di «oncologia»;
Visto il decreto del Ministero della salute 30 ottobre 2023 con
il quale il prof. Loreto Gesualdo e' stato nominato direttore
scientifico del predetto istituto;
Vista la nota del 29 marzo 2024, con la quale il prof. Gesualdo
ha rinunciato all'incarico di direttore scientifico presso l'IRCCS
Istituto tumori Giovanni Paolo II;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell'IRCCS Istituto tumori Giovanni Paolo II di
Bari;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande
1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Istituto tumori Giovanni
Paolo II» di Bari, riconosciuto per l'area tematica di «oncologia»,
rivolta a candidati in possesso di documentata produzione scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e capacita' manageriali,
specifica capacita' di organizzazione della ricerca e di lavoro di
equipe, nonche' comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati devono essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito: http://ricerca.cbim.it/direttori e
compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo
disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta
elettronica di conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
4. La modifica della domanda puo' essere effettuata fino alla
scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2;
l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia'
inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non
permettera' piu' alcun accesso al modulo elettronico di
compilazione/invio delle domande.
5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate a
mano.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali;
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero, gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione
alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Art. 3
Documentazione da presentare
1. Il candidato deve presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
presso istituzioni pubbliche;
b) documentazione inerente alla produzione scientifica, con
indicazione dell'impact factor in posizione di rilievo (1°, 2° o
ultimo autore) nelle venti pubblicazioni degli ultimi dieci anni,
selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di
«oncologia»;
c) documentazione inerente alla continuita' della produzione
scientifica degli ultimi dieci anni, comprensiva dell'impact factor e
citation index;
d) documentazione inerente la capacita' manageriale, con
indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli
ultimi dieci anni, della posizione di coordinamento/responsabilita'
di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi dieci anni (quali
incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di
unita' complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso,
cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti
patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di
facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali,
di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate
dall'istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di
sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalita'
di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) documentazione inerente all'attivita' di collaborazione con
gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il
coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di
ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le
partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attivita' di
ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 e' costituita con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al comma
1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina
sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione puo' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito:
http://ricerca.cbim.it/direttori - tramite l'utilizzazione di
username e password.
Art. 5
Criteri e modalita' di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individuera', in ordine alfabetico, una terna di candidati,
esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata
inclusione nella terna. Detta terna viene sottoposta alle valutazioni
del Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto,
sentito il presidente della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei
candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al
presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, puo'
effettuare riunioni da remoto.
Art. 6
Conferimento dell'incarico
1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla
commissione di valutazione.
2. L'incarico di direttore scientifico comporta, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003
e successive modificazioni e integrazioni, l'incompatibilita' con
qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva
l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di
formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto, senza
ulteriore compenso.
3. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilita' e incompatibilita'
1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione graveranno sul capitolo 3125 polizia giudiziaria 3,
«Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i
compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso
spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della
salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» -
Programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica» -
«Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione
in sanita'», allocato nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per l'esercizio 2024.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'ufficio 2 della
direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' e
trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 concernente l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 24 maggio 2024
Il Ministro: Schillaci
Allegato
Valutazione comparativa per la selezione dei
direttori scientifici degli IRCCS pubblici.
Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico -
sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute
sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in
coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la
ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita'
clinica a livello di eccellenza.
E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente
inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto
se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico,
nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare
fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente
in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato,
anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta'
dell'istituto.
Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS
del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico
utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma
per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che
prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche
importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire
la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella
assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un
mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e
debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che
ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'ente e
deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come
anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la
maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile
la motivazione che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato
relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali.
Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle
motivazioni che lo hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati
prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato
alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalita' del candidato
Ai fini della valutazione, la commissione terra' conto della
laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione
all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera'
gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica
internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera'
specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di
congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute;
originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di
riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione
scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini
di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento
della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate piu' di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell'elenco predisposto dal candidato.
Capacita' manageriali
Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la
commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti
dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione
delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato
e il numero delle forniture a terzi, la posizione di
coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con
incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per
raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.
Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione
analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la
complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche,
svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto,
la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato
in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal
medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
Requisiti e titoli di studio
Possono partecipare alla presente selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) comprovate capacità scientifiche e manageriali;
Prove d'esame
Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individuerà, in ordine alfabetico, una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna.
La terna di candidati individuata viene sottoposta alle valutazioni del Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della Regione interessata.
La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al bando, quale parte integrante.
Dove va spedita la domanda
Le domande dei candidati devono essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, dalle ore 00:00 del 22 giugno 2024 fino alle ore 24:00 del 22 luglio 2024.
Contatta l'ente
http://ricerca.cbim.it/direttori
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