Ministero dell'Istruzione, personale ATA

Anteprima

USR Campania - BANDI DI CONCORSO PER TITOLI per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti a.s. 2024/25 - personale ATA - area B

Scheda

Occupazione
Località
Posti
1
Scadenza
Scaduto
Fonte
Tipo

Bando e allegati

USR Campania - BANDI DI CONCORSO PER TITOLI per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti a.s. 2024/25 nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno -profili professionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, COLLABORATORE SCOLASTICO, ASSISTENTE TECNICO,CUOCO, GUARDAROBIERE,INFERMIERE, OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI area B - del personale delle scuole statali ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994, dell’OM 23 febbraio 2009, n. 21, della nota MIM 55934 del 19.04.2024 e dell'ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32

Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale
devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14,00 del 30 maggio 2024

Requisiti e titoli di studio

  • Per essere ammessi al concorso per l’accesso all’area degli assistenti – profilo professionale cuoco - secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero1 2 ; b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) 1 ; c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”; 
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli richiesti dall’allegato A al CCNL 2019/2021 per l’accesso allo specifico profilo professionale rientrante nell’area degli assistenti e, in particolare, per il profilo professionale di CUOCO: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

 

  • Per essere ammessi al concorso per l’accesso all’area degli assistenti – profilo professionale guardarobiere - secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero1 2 ; b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) 1 ; c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli richiesti dall’allegato A al CCNL 2019/2021 per l’accesso allo specifico profilo professionale rientrante nell’area degli assistenti, e, in particolare, per il profilo professionale di GUARDAROBIERE: Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

  • Per essere ammessi al concorso per l’accesso all’area degli assistenti - profilo professionale assistente amministrativo - secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero1 2 ; b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) 1 ; c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli richiesti dall’allegato A al CCNL 2019/2021 per l’accesso allo specifico profilo professionale rientrante nell’area degli assistenti, e, in particolare, per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

  • Per essere ammessi al concorso per l’accesso all’area degli assistenti – profilo professionale infermiere - secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero1 2 ; b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) 1 ; c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”;
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli richiesti dall’allegato A al CCNL 2019/2021 per l’accesso allo specifico profilo professionale rientrante nell’area degli assistenti, e, in particolare, per il profilo di INFERMIERE: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

  • Per essere ammessi al concorso per l’accesso all’area degli operatori – profilo professionale operatore dei servizi agrari - secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero1 2 ; b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) 1 ; c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”; 
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli richiesti dall’allegato A al CCNL 2019/2021 per l’accesso allo specifico profilo professionale rientrante nell’area degli operatori e, in particolare, per il profilo di OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI: Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agroalimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

  • Per essere ammessi al concorso per l’accesso all’area dei collaboratori - profilo professionale collaboratore scolastico -secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: “a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre; c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero1 2 ; b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) 1 ; c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000; d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
  • Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli richiesti dall’allegato A al CCNL 2019/2021 per l’accesso allo specifico profilo professionale rientrante nell’area dei collaboratori, e, in particolare, per il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n.61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

Prove d'esame

Concorso per titoli

Dove va spedita la domanda

  • Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”  https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14,00 del 30 maggio 2024
  • https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d0ce6e4c1ecd4cfdb1d200755465e9d7

Contatta l'ente

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Categorie correlate

Valuta la tua preparazione al concorso con i seguenti QUIZ online GRATUITI. Risposte esatte al termine del test.

Commenti