Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria

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Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. (GU n.14 del 18-2-2020)

Scheda

Località
Posti
600
Scadenza
Scaduto
Contratto

Bando e allegati

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle
vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato
agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e
scuola secondaria di secondo grado.
2. Per l'anno scolastico 2018/2019 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca:
a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado;
b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2,
lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58
ove, per carenza di aspiranti e/o di
idonei all'esito delle graduatorie di cui all'art. 4 del presente
bando, risultino disponibilita' ulteriori, nell'ambito dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

Requisiti e titoli di studio

a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.

Dove va spedita la domanda

Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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