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Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. (GU n.13 del 15-2-2022)Scheda
Bando e allegati
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art.
1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di
cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado.
2. Per l'anno scolastico 2020/2021 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione:
a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado;
b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2,
lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in relazione alla disponibilita' di
cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, risultante al momento dell'approvazione delle
graduatorie finali, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.
Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di
cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili per carenza di
aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in
eccedenza al numero delle borse di studio previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
Requisiti e titoli di studio
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
Prove d'esame
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
Dove va spedita la domanda
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