Il rapporto di pubblico impiego è un rapporto di lavoro che lega la Pubblica amministrazione ai propri dipendenti. Questi, volontariamente, in via continuativa e dietro retribuzione svolgono la propria attività a servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico. E come conseguenza di questo rapporto assumono particolari diritti e obblighi.
Il rapporto di pubblico impiego è stato oggetto di un processo legislativo per parificare lavoro pubblico e privato. Un primo passo è stato compiuto col D.P.R. 10-1-1957, n. 3, contenete il Testo unico degli impiegati civili dello Stato, che ha sancito la classificazione e la distinzione delle carriere: carriere direttive; carriere di concetto; carriere esecutive; carriere del personale ausiliario. Questo testo giuridico ha praticamente sostituito la precedente subordinazione gerarchica, ripartita per gruppi o stadi, in carriere e qualifiche. Con la L. 11 -7-1980, n. 312 il regime delle carriere verrà sostituito invece con quello delle qualifiche funzionali. Il processo di evoluzione in materia di pubblico impiego continua con l’emanazione della Legge 93/1983 che prevede la contrattazione collettiva nel regolamentare alcune materie non riservate alla legge o agli atti unilaterali di organizzazione della Pubblica amministrazione.
La legge quadro del 1983 non ebbe gli effetti sperati e nel 1992 venne emanata la L. 23-10-1992, n. 421: Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Con questa legge il Governo aveva il potere di emanare uno o più decreti legislativi diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione. Nel 1993 venne emanato il decreto delegato n. 29 del 3 febbraio sulla Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, dove si stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni.
Tra la fine del 1994 e gli inizi del 1995 vennero di fatto siglati i primi contratti collettivi nominativi quadriennali.
Venne poi emanato il D. Lgs. 165/2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Integrato successivamente dalla L. 15-7-2002, n. 145, per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. Da questo momento in poi verrà quindi sancito che i rapporti di lavoro e pubblico impiego saranno regolati “contrattualmente”.
Il 9 ottobre del 2009 il Consiglio dei Ministri approvò il decreto legislativo di attuazione della legge Brunetta per riformare la Pubblica amministrazione (Legge n. 15 del 4 marzo 2009). Questa legge puntaall’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. E contiene disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
- Accedi o registrati per poter commentare
Commenti