Il concorso pubblico


In materia di concorsi pubblici la normativa principale di riferimento è il D.P.R. 9-5-1994, n. 487. Il regolamento, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, introduce due importanti novità: i corsi-concorsi e il concorso unico.

La norma in questione divide i concorsi pubblici nelle seguenti tipologie:
- Concorso pubblico per esami. I concorsi per esami prevedono diverse prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. Il punteggio finale, espresso in centesimi, sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
- Concorso pubblico per titoli. Le graduatorie nel caso di concorso pubblico per soli titoli verranno formate sulla base dei titoli posseduti al data di presentazione della domanda di partecipazione. Sarà il bando di gara a indicare i titoli di studio utili all’accesso al concorso.
- Concorso pubblico per titoli ed esami. In questo tipo di concorso per formare la graduatoria si terrà conto non solo delle votazioni ottenute durante le prove d’esame, ma anche dei titoli posseduti: laurea, master, dottorati, pubblicazione della tesi, corsi etc.

Su richiesta di alcuni enti territoriali con carenza di organico, il reclutamento del personale nella Pubblica amministrazione può avvenire anche con la procedura del corso-concorso. In questo caso l’organizzazione viene affidata ad organizzazioni esterne come il Formez o la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, incaricate di reclutare personale attraverso due distinte fasi di selezione. La prima prevede di superare il concorso pubblico e di partecipare a un periodo di formazione. Al termine del quale è prevista la seconda fase di selezione per individuare i soggetti che potranno effettivamente ricoprire i ruoli del bando.

I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

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