Ai sensi del terzo comma del nuovo art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle prestazioni lavorative di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni....
Solo per un periodo non superiore a 6 mesi, non rinnovabile, per fare fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali.
Solo per un periodo non superiore a 6 mesi, rinnovabile.
A condizione dello scambio con altro personale dipendente dall'amministrazione ricevente.
Sempre, previo accordo tra le amministrazioni.