Le disposizioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche al fine, tra l’altro, di: (art. 1, co. 1)
Assicurare che il costo del lavoro pubblico derivante dalla spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, non aumenti in misura superiore al tasso di inflazione stabilito dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato.
Assicurare che il costo del lavoro pubblico derivante dalla spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, non aumenti in misura superiore al tasso di inflazione stabilito dalla Banca d’Italia.
Assicurare che il costo del lavoro pubblico derivante dalla spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, non aumenti in misura superiore al tasso di inflazione stabilito dalla Ragioneria generale dello Stato.
Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica.