Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs n. 165/2001, l'assegnazione temporanea di mansioni superiori attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse e al corrispondente trattamento economico?
No, non sorge tale diritto né il diritto al corrispondente trattamento economico
Sorge il diritto alla qualifica superiore, ma non al superiore trattamento economico
Non sorge tale diritto alla superiore qualifica, ma solo il corrispondente trattamento economico per il periodo in cui vengono espletate le superiori mansioni
Sì sorge tale diritto, nonché il diritto al corrispondente trattamento economico