In caso di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante, il D.lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che la stessa provveda:
al pagamento dei soli lavori eseguiti
al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre a 1/10 dell'importo delle opere non eseguite
al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre a 1/5 dell'importo delle opere non eseguite