Ai sensi dell'art. 1184 del codice civile, se per l'adempimento dell'obbligazione è fissato un termine:
Questo si presume a favore del creditore, qualora non risulti stabilito a favore del debitore o di entrambi
Questo si presume a favore di entrambe le parti, qualora non risulti stabilito a favore del debitore o del creditore
Questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi
Questo si presume a favore del debitore, ma solo nelle obbligazioni pecuniarie
Questo si considera non apposto