Ai sensi dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104 del 2010), la giurisdizione amministrativa:
E' giurisdizione generale di legittimità ma non può in alcun caso essere estesa al merito.
Non è in nessun caso una giurisdizione esclusiva.
E' una giurisdizione speciale avente ad oggetto l'opportunità dei provvedimenti amministrativi.
Si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.