Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/90, il diritto di accesso si esercita:
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
nei confronti unicamente delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome.
nei confronti unicamente degli enti pubblici.