(art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 11-bis e seguenti nonché All. 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) Entro il 30 settembre gli enti locali devono redigere il bilancio consolidato relativo:
Ai bilanci e rapporti infragruppo del Comune e degli enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;
Ai bilanci ed ai rapporti infragruppo del Comune e delle società controllate;
Ai bilanci delle partecipate del Comune;
Agli Enti inclusi nel perimetro di consolidamento definito discrezionalmente dal Comune nel proprio regolamento di contabilità;