L'art. 1014 del codice civile prevede che l'usufrutto si estingue per forza di legge:
solo per morte dell'usufruttuario
tra le altre ipotesi, per totale perimento della cosa su cui si è costituito
tra le altre ipotesi, per il parziale perimento della cosa su cui si è costituito
per prescrizione per effetto del non uso durato dieci anni