Al sensi dell’art. 22 della Legge n, 241/1990, è considerato documento amministrativo:
Esclusivamente ogni rappresentazione fotocinematografica ed elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una Pubblica Amministrazione
Esclusivamente ogni rappresentazione fotografica del contenuto di atti approvati da una Pubblica Amministrazione
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse