Ai sensi deU’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, nei casi in cui disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di:
30 giorni
60 giorni
90 giorni