In materia di prevenzione e protezione dai rischi, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08, deve provvedere affinché il lavoratore riceva una adeguata informazione:
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione
sui nominativi dei lavoratori che compongono l'unità lavorativa di cui fa parte
sui corsi di aggiornamento e di formazione che le università organizzano