Ai sensi del codice civile, la denunzia di nuova opera può essere fatta dall’avente diritto quando l’opera è da altri intrapresa:
sul proprio o sull’altrui fondo
esclusivamente sul proprio fondo o su quello di chi procede all’opera
esclusivamente sul proprio fondo
al fine di cagionargli danno doloso
al fine di cagionargli danno anche colposo