A norma dell'art. 77 della Costituzione italiana, il Governo può:
adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi straordinari di necessità e di urgenza
adottare atti volti a regolamentare solo i settori dell'Interno, della Difesa e degli Esteri
emanare esclusivamente circolari interpretative
emanare decreti che abbiamo valore di legge ordinaria anche senza delegazione delle Camere
adottare leggi costituzionali