La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A,:
Possono essere sospesi per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte.
Possono essere sospesi, per una sola volta.