A norma dell'art. 31, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., tra gli stessi enti locali:
non può essere costituito più di un consorzio
possono essere costituiti un numero massimo di due consorzi
possono essere costituiti un numero illimitato di consorzi
possono essere costituiti un numero massimo di tre consorzi