L'art. 1 della legge 241/1990 specifica che la Pubblica Amministrazione:
non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
non può in alcun caso aggravare il procedimento
può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato
può aggravare il procedimento qualora lo ritenga necessario per il buon esito dello svolgimento dell'istruttoria