Ai sensi della L. 689/1981, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono:
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica
ricevere spontanee dichiarazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, inclusa la privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica
assumere informazioni e ricevere spontanee dichiarazioni e procedere ad attività di indagine