Trattando della contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, relativamente alla gestione dei residui, individuare tra le seguenti l'affermazione errata.
La gestione della competenza è separata da quella dei residui.
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente creditore della correlativa entrata.
É consentita l'iscrizione nel conto residui di somme anche se non impegnate.