Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche:
non possono mai essere eseguiti senza titolo abilitativo.
possono essere sempre eseguiti senza titolo abilitativo in quanto rientrano sempre tra le attività di edilizia libera.
se comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio, necessitano di un titolo abilitativo.