In base all’art. 2 del D.P.R. 487/1994 per accedere agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni bisogna possedere i seguenti requisiti generali:
- - Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61.
- - Maggiore età. Il precedente limite di 40 anni è stato abolito secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 6, L. 127/1997: “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
- - Idoneità fisica all’impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
- - Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- - L’assenza di cause ostative all’accesso. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
- - Titolo di studio. Il titolo richiesto è espressamente indicato dal bando (diploma, laurea, specializzazione, dottorato).
Si ricorda che secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 165/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono “l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”.
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