Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e' stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza...
Commette un illecito amministrativo punibile con una contravvenzione e con la sospensione dall'ufficio per tre mesi senza stipendio.
Commette un illecito penale e soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 del CP.
Commette solo un illecito civile che comporta la responsabilità per danni materiali.