Ai sensi dell’art. 11 del codice della strada, costituiscono servizi di polizia stradale:
A. la tutela e il controllo sull’uso della strada.
A. la comminazione delle sanzioni per le violazioni in materia di circolazione stradale.
A. prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.