Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche:
possono essere sempre eseguiti senza titolo abilitativo in quanto rientrano sempre tra le attività di edilizia libera
A. se comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio, necessitano di un titolo abilitativo.
non possono mai essere eseguiti senza titolo abilitativo.